SPAL

Codice di Comportamento

CODICE DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI DELLO STADIO “PAOLO MAZZA” E PER I SOSTENITORI DELLA S.P.A.L.

In conformità del Protocollo di Intesa del 4 agosto 2017 tra Ministro dell’Interno, Presidenza del Consiglio, Ministro dello Sport, C.O.N.I., F.I.G.C., Leghe nazionali ed Associazioni dei Calciatori, Allenatori ed Arbitri, nonché di quanto previsto dall’Art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC Il presente è pubblicato per consultazione sul sito www.spalferrara.it nell’area “Biglietti” nelle sezioni “Vendita Biglietti” e “Campagna abbonamenti 2022/23”.

La SOCIETA’ POLISPORTIVA ARS ET LABOR, di seguito S.P.A.L, ha elaborato e adottato il presente “Codice di Comportamento” e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche indirizzato ai propri tifosi aderenti al programma S.P.A.L. CARD e a tutti coloro che vorranno assistere alle partite della squadra presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara o presso qualunque e diverso impianto sportivo.

Premessa

Il Codice di Comportamento, che integra quanto disposto dal Codice d’uso dello Stadio Paolo Mazza, è rivolto a tutti i tifosi della società SPAL ed a tutti coloro che partecipano alle manifestazioni sportive di questa, ivi compresi i tifosi avversari (nel loro complesso indicati come i “Destinatari”), con cui si vogliono condividere i principi etici e di comportamento di seguito indicati, nonché le misure e le iniziative da assumere nei confronti di chi dovesse tenere condotte contrarie a detti principi o che, comunque, risultino lesive dell’immagine o della reputazione di SPAL e/o del mondo del calcio in generale.

Tutti i Destinatari devono rispettare il Codice di Comportamento e il Regolamento d’uso in quanto costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale che si perfeziona tra la Società e chiunque acquisisca un qualsiasi titolo (biglietto o abbonamento) che ne legittimi la partecipazione alle manifestazioni. L’acquisto del titolo che abilita ad assistere alla gara, o anche solo l’accesso all’impianto presso il quale questa si svolge, costituisce accettazione di quanto previsto dal Codice di Comportamento e del Regolamento d’uso vigenti in quel momento, ivi comprese le misure sanzionatorie stabilite per la violazione dei principi, delle condotte e degli impegni indicati e previsti.

Obiettivo della società S.P.A.L. è la condivisione e promozione etica dello sport, conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale. Il presente Codice delinea le aspettative generali della Società verso i propri tifosi con l’auspicio che gli stessi si facciano portavoce dei valori di seguito enunciati. Al fine dell’effettiva, adeguata e compiuta conoscenza del Codice di Comportamento e del Regolamento d’Uso dello stadio ne viene data pubblicità e notizia anche tramite:

  1. affissione in tutti i punti vendita autorizzati (consultabili sul sito www.spalferrara.it);
  2. affissione all’interno dello stadio;
  3. loro pubblicazione sul sito della società sportiva (www.spalferrara.it);
  4. le attività all’uopo promosse dal Supporter Liaison Officer (SLO) della società.

La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente Codice, così come la violazione del Regolamento d’uso dello stadio, potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto società-destinatario e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione di questo dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione.

Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme Statali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).

Art.1 Principi generali.

Il presente Codice enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di condotte disdicevoli, illegittime o costituenti reati, anche in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D.Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’08.05.2018.

Art. 2 Impegno sociale e condivisione del progetto.

La società S.P.A.L., consapevole dell’importanza del calcio e di quella dei suoi valori - quali la socializzazione, l’aggregazione, il rispetto dell’altro, l’integrazione sociale, il riconoscimento del merito anche nell’accezione di valore dell’avversario - nello sviluppo delle relazioni sociali ed in quello educativo dei bambini che intraprendono una disciplina sportiva, incoraggia i propri tifosi a promuovere iniziative e condotte volte ad avvicinare gli appassionati di questa competizione, con particolare attenzione alle famiglie ed ai giovani, allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico e di partecipazione, godibile e spettacolare.

La società si impegna perciò a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori e con tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni sportive della società - presso lo Stadio Paolo Mazza o presso qualunque altro impianto sportivo o, ancora, in occasione di eventi diversi dalle gare - ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile, sia nel corso degli incontri sportivi, sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra, anche al fine della promozione di una dimensione sociale del calcio.

I sostenitori della società S.P.A.L, nel supportare la squadra, così come tutti coloro che troveranno accesso alle manifestazioni sportive, in condivisione dei principi generali sopra evidenziati, si impegnano a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell’avversario e di chiunque altro, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società.

Si impegnano, inoltre, all’osservanza del Regolamento d’uso dello stadio in vigore nella stagione sportiva di riferimento, al rispetto della figura dello steward presente nell’impianto sportivo, dei rappresentanti della società e di tutti i giocatori.

Si impegnano a conoscere e rispettare anche i regolamenti d’uso degli impianti dove la Società si reca, compresi quelli delle altre città, consapevoli che le norme in essi contenuti sono state inserite per la gestione della sicurezza degli eventi sportivi lì organizzati.

l diritto di manifestare il disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra va esercitato in modo civile e costruttivo, anche attraverso coreografie e/o iniziative che siano propositive, costruttive e di incitazione alla inversione di tendenza negativa della squadra. Il diritto di esercitare il proprio pensiero mediante plausi o critiche, anche attraverso l’utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, non deve essere esercitato nascondendosi dietro identità di comodo o fittizie, e deve realizzare contraddittori leali e rispettosi dei ruoli.

Si impegnano a non usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti e la provocazione, o porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti di altre persone (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, i lavoratori ed il personale di servizio).

Si impegnano a rapportarsi con lo SLO (Supporter Liaison Officer) della società il cui compito è quello di garantire la comunicazione tra i Club calcistici e le tifoserie, al fine di migliorarne le relazioni.

Art. 3 Destinatari del Codice di Comportamento.

Il presente Codice di Comportamento è vincolante per tutti coloro che in premessa si sono indicati come i “Destinatari”; cioè tutti i tifosi aderenti al programma S.P.A.L. CARD, ai quali verrà consegnata la fidelity card, che avrà anche contenuti commerciali e promozionali, nonché tutti coloro che partecipano alle manifestazioni sportive della società SPAL, ivi compresi i tifosi avversari, avendo acquistato un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica e\o ricevuto a qualunque titolo un biglietto, anche gratuito, per la partecipazione alla manifestazione sportiva. Il comportamento dei propri sostenitori e degli altri destinatari contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice crea, altresì, un grave danno all’immagine ed alla reputazione della società e, anche per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.

Art. 4 Codice di Comportamento e sospensione del gradimento.

In caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali, nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o in violazione dei principi sopra indicati (artt. 1 e 2) e/o del Regolamento d’uso dello stadio “Paolo Mazza”, in quanto comportano un inadempimento del contratto stipulato dal destinatario con la società sportiva, la società S.P.A.L. si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendone l’ingresso all’impianto sportivo. I rimedi previsti per i casi di infrazione del presente Codice sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso o da altro destinatario in violazione dei principi sopra delineati, con l’obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l’immagine ed il prestigio della Società, la quale, a tal fine, valuterà:

  1. la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell’azione;
  2. la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
  3. precedenti inadempimenti;
  4. eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.

LEGGENDA: •SANZIONE OPZIONALE•SANZIONE MINIMA•SANZIONE MASSIMA INFRAZIONI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 ESPULSIONE EVENTO RICHIAMO SCRITTO SOSPENSION E/ NON CONTRATT AZIONE 1 GARA SOSPENSIO NE/ NON CONTRAT TAZIONE 3 GARE SOSPENSIO NE/ NON CONTRAT TAZIONE 6 GARE SOSPENSI ONE /NON CONTRAT TAZIONE 1 ANNO SOSPENSI ONE/ NON CONTRAT TAZIONE 3 ANNI REV OCA Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme. • • • Travisamento o alterazione propria identità. • • • Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulle persone atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati. • • • Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso. • • • Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso. Stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni. • • • Introduzione di materiali vietati. • • • Introduzione di materiali pericolosi. • • • Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici. • • • Introduzione e utilizzazione di telecamere a fini professionali. • • • Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori anche perpetrati sui social media. • • • Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva. • • • Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS. • • • Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro. • • • Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti- • • • Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio. • • • Ogni ulteriore comportamento che configura reato. • • • Ogni comportamento che possa ledere l'immagine della società ivi compreso l’utilizzo di social media. • • • Promovimento di azioni legali contro la società • • • Condotte violente neiconfronti del personale steward, delle Forze dell’ordine e della società. • • • Registrare e/o trasmettere suoni, immagini e/o descrizioni dello stadio o della partita diverse da quelle consentite per uso privato. Diffondere tramite Internet, radio, televisione o altro attuale e/o futuro mezzo di comunicazione, suoni, immagini, descrizioni, risultati e/o statistiche della partita nel suo insieme o di una delle sue parti, oppure assistere • • •

Art. 5 Accertamento dell’inadempimento.

La società, al fine di accertare la condotta inadempiente ed individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:

  • le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
  • la percezione diretta e successiva segnalazione del personale steward in servizio e dei componenti dell’ufficio SLO al Delegato per la Sicurezza e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
  • le informative della POLIZIA GIUDIZIARIA\ DIGOS;
  • ogni altro elemento oggettivo.

Art. 6 Conseguenze a carico del tifoso per i casi di inadempimento al Codice di Comportamento (di seguito nel testo anche “sanzioni”).

6.1) Esclusione dall’evento.

L’esclusione del tifoso o del diverso destinatario dallo stadio da parte dal personale steward.

6.2) Richiamo scritto. altre persone nello svolgimento di tali attività;

Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore e, comunque al diverso destinatario, è rivolto richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l’esclusione da 1 (una) partita.

6.3) Sospensione dell’accesso all’impianto sportivo per n.3 (tre)\n.6 (sei) partite.

Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizione sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, coppe europee e coppe nazionali.

6.4) Sospensione dell’accesso all’impianto sportivo per n. 1 (uno) anno.

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di 1 anno in tutte le competizioni sportive in cui la società parteciperà.

6.5) Sospensione dell’accesso all’impianto sportivo per n. 3 (tre) anni.

La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di 3 anni in tute le competizioni sportive in cui la società parteciperà.

6.6) Revoca del titolo di accesso e rifiuto a contrarre in ordine al rilascio di nuovi titoli.

La revoca del titolo di accesso alla manifestazione, così come il rifiuto di contrarre in ordine al rilascio di nuovi titoli - che non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni – possono essere annullati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. La revoca ed il rifiuto a contrarre investono l’anno solare e non le stagioni sportive. L’inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.

Art. 7 Irrogazione della sanzione.

Tutte le sanzioni verranno comunicate per iscritto dalla società sportiva, entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza del fatto e/o dall’individuazione dell’autore, e comunicate dallo SLO della società S.P.A.L al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo di residenza fornito da questo in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione.

Nella comunicazione con cui si irroga la sanzione sarà onere della società indicare la possibilità per il sanzionato di chiedere il riesame della sanzione nei modi e con le tempistiche previste nel presente Codice. Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l’indicazione sommaria dei mezzi di prova; il richiamo avrà effetto immediato, mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato.

L’utente sanzionato con l’esclusione dall’evento, sospensione e/o revoca dell’accesso all’impianto sportivo non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto e/o dell’abbonamento, inoltre perderà le agevolazioni commerciali legate al progetto S.P.A.L CARD.

Art. 8 Accesso agli atti.

Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all’indirizzo PEC della società medesima (s.p.a.l.srl@legalmail.it).

Art. 9 Riesame delle Sanzioni.

In caso di emissione di sanzioni, il trasgressore può chiedere il riesame della sanzione presentando memoria scritta, con eventuale richiesta di audizione, da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all’indirizzo PEC della società medesima (s.p.a.l.srl@legalmail.it), entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione del provvedimento. Nella memoria l’utente dovrà indicare le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.

L’audizione del sanzionato, se richiesta, si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia. La decisione della Società dovrà intervenire entro giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta di riesame; salvi i diritti riconosciuti al sanzionato dalla normativa vigente, incluso quello di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Art. 10 Disposizioni finali

La Società si riserva di modificare il presente Codice in qualsiasi momento e con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (le determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive).

Art. 11 Privacy

La società S.P.A.L assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive. modifiche e Regolamento UE).

La società S.P.A.L informa il tifoso e l’utente in genere, che i dati e le eventuali determinazioni prese in punto di esclusioni dalla fruizione dell’evento partita saranno comunicate agli organi federali affinché questi ne diano comunicazione, anche solo per estratto, alle altre società militanti nello stesso campionato.