CODICE DI COMPORTAMENTO PER GLI SPETTATORI DELLO STADIO “PAOLO MAZZA”
In conformità al Protocollo di Intesa del 4 agosto 2017 sottoscritto tra Ministro dell’Interno, Presidenza del Consiglio, Ministro dello Sport, C.O.N.I., F.I.G.C., Leghe nazionali ed Associazioni dei Calciatori, Allenatori ed Arbitri, nonché di quanto previsto dall’Art. 12, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, S.P.A.L. S.r.l. (“S.P.A.L.” o “Società”) adotta il presente Codice di Comportamento (pubblicato per consultazione sul sito www.spalferrara.it nell’area “Biglietti” nelle sezioni “Vendita Biglietti” e “Campagna abbonamenti”) (“Codice”), che unitamente al “Regolamento d’Uso dello Stadio”, costituisce parte integrante del contratto di cessione/acquisto dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche disputate presso l’impianto sportivo utilizzato da S.P.A.L..
In particolare, il Codice è rivolto a tutti coloro che vorranno assistere a qualsiasi evento e/o manifestazione calcistica, incluse gare casalinghe e sessioni di allenamento, organizzati da S.P.A.L. presso lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara o presso qualunque e diverso impianto sportivo utilizzato dalla Società.
1. Definizioni
Per “Condotta(e) Rilevante(i)” si intendono i comportamenti posti in essere in violazione del presente Codice, come meglio indicati nella tabella di cui all’art. 6, e dal cui accertamento consegue la possibilità per S.P.A.L. di applicare una Sanzione.
Per “Commissione Esaminatrice” si intende l’organo collegiale nominato da S.P.A.L. deputato all’accertamento della Condotta Rilevante e all’irrogazione della Sanzione nei confronti dello Spettatore.
Per “Decisione(i)” si intende il provvedimento adottato dalla Commissione Esaminatrice, all’esito della procedura di cui all’art. 10 e completo dei requisiti ivi previsti.
Per “Evento” si intende ogni evento e/o manifestazione sportiva, incluse gare casalinghe e sessioni di allenamento, organizzati da S.P.A.L. presso lo Stadio.
Per “Regolamento D’Uso” si intende il Regolamento d’Uso dello Stadio.
Per “Sanzione(i)” si intende la misura applicabile da S.P.A.L. nei confronti dello Spettatore a seguito dell’accertata violazione del presente Codice.
Per “Spettatore (i)” si intende ogni persona in possesso di qualsivoglia titolo valido per l’accesso all’Evento.
Per “Stadio” si intende lo Stadio “Paolo Mazza” o diverso impianto sportivo utilizzato e gestito da S.P.A.L. per gli Eventi.
Per “Stagione(i) Sportiva(e)” si intende l’arco temporale intercorrente dal 1° luglio di ogni anno sino al 30 giugno dell’anno successivo.
2. Premessa
Il presente Codice, che integra quanto disposto dal Regolamento D’Uso, è rivolto a tutti gli Spettatori, con i quali si vogliono condividere i principi etici e di comportamento di seguito indicati, nonché le misure e le iniziative da assumere nei confronti di chi dovesse tenere condotte contrarie a detti principi o che, comunque, risultino lesive dell’immagine o della reputazione di S.P.A.L. e/o del mondo del calcio in generale.
Tutti gli Spettatori devono rispettare il presente Codice ed il Regolamento D’Uso (consultabile sul sito ufficiale www.spalferrara.it sezione biglietti à regolamenti) in quanto costituiscono parte integrante e sostanziale del regolamento contrattuale che si perfeziona tra la Società e chiunque acquisisca o detenga un qualsiasi titolo di accesso (biglietto o abbonamento) che ne legittimi la partecipazione agli Eventi. L’acquisto del titolo che abilita ad assistere all’Evento, o anche solo l’accesso allo Stadio presso il quale questo si svolge, costituisce accettazione di quanto previsto dal Codice e dal Regolamento D’Uso vigenti in quel momento, ivi comprese le misure sanzionatorie stabilite per la violazione dei principi, delle condotte e degli impegni ivi indicati e previsti.
Obiettivo della S.P.A.L. è la condivisione e promozione etica dello sport, conciliando la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale. Il presente Codice delinea le aspettative generali della Società verso i propri Spettatori/fruitori/clienti con l’auspicio che gli stessi si facciano portavoce dei valori di seguito enunciati. Al fine dell’effettiva, adeguata e compiuta conoscenza del Codice e del Regolamento D’Uso dello Stadio ne viene data pubblicità e notizia anche tramite la loro pubblicazione sul sito della Società (www.spalferrara.it).
La violazione anche di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente Codice, così come la violazione del Regolamento D’Uso, potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto Società-Spettatore e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione di questo dalla partecipazione in qualità di spettatore alla partita in corso e alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione.
Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione delle norme statali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo).
3. Principi generali
Il presente Codice enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di condotte disdicevoli, illegittime o costituenti reati, anche in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D. Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C. e dalla Circolare della F.I.G.C. dell’08.05.2018.
Il possesso di qualsivoglia titolo valido per l’accesso allo Stadio comporta l’accettazione del presente Codice e del Regolamento D’Uso. Lo Spettatore, in quanto possessore di un qualsivoglia titolo valido per l’accesso allo Stadio, accetta che la Società, in attuazione del presente Codice, svolga attività di accertamento e controllo nei suoi confronti al fine di prevenire e sanzionare le Condotte Rilevanti, di cui al presente Codice.
4. Impegno sociale e condivisione del progetto
S.P.A.L., consapevole dell’importanza del calcio e di quella dei suoi valori - quali la socializzazione, l’aggregazione, il rispetto dell’altro, l’integrazione sociale, il riconoscimento del merito anche nell’accezione di valore dell’avversario - nello sviluppo delle relazioni sociali ed in quello educativo dei bambini che intraprendono una disciplina sportiva, incoraggia i propri tifosi a promuovere iniziative e condotte volte ad avvicinare gli appassionati di questa competizione, con particolare attenzione alle famiglie ed ai giovani, allo spettacolo sportivo con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico e di partecipazione, godibile e spettacolare.
La Società si impegna perciò a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori e con tutti coloro che parteciperanno agli Eventi della Società presso lo Stadio ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile, sia nel corso degli incontri sportivi, sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra, anche al fine della promozione di una dimensione sociale del calcio.
I sostenitori della S.P.A.L., nel supportare la squadra, così come tutti coloro che troveranno accesso agli Eventi, in condivisione dei principi generali sopra evidenziati, si impegnano:
- a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell’avversario e di chiunque altro, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società;
- ad osservare il Regolamento D’Uso in vigore nella stagione sportiva di riferimento, a rispettare la figura dello steward presente presso lo Stadio, dei rappresentanti della società e di tutti i giocatori;
- a conoscere e rispettare anche i regolamenti d’uso degli impianti dove la Società si reca, compresi quelli delle altre città, consapevoli che le norme in essi contenuti sono state inserite per la gestione della sicurezza degli eventi sportivi lì organizzati;
- a non usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti e la provocazione, o porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti di altre persone (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, i lavoratori ed il personale di servizio);
- a rapportarsi con lo SLO (Supporter Liaison Officer) della Società, il cui compito è quello di garantire la comunicazione tra i club calcistici e le tifoserie, al fine di migliorarne le relazioni.
Il diritto di manifestare il disappunto per i risultati sportivi negativi della squadra va esercitato in modo civile e costruttivo, anche attraverso coreografie e/o iniziative che siano propositive, costruttive e di incitazione all’inversione di tendenza negativa della squadra. Il diritto di esercitare il proprio pensiero mediante plausi o critiche, anche attraverso l’utilizzo dei social media che si occupano direttamente o indirettamente della Società, non deve essere esercitato nascondendosi dietro identità di comodo o fittizie, e deve realizzare contraddittori leali e rispettosi dei ruoli.
5. Destinatari del codice
Il presente Codice di Comportamento è vincolante per tutti gli Spettatori. Il comportamento degli Spettatori contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice crea, altresì, un grave danno all’immagine ed alla reputazione della Società e, anche per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più Eventi sportivi da parte del responsabile.
6. Condotte rilevanti e sanzioni
In caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali, nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o in violazione dei principi sopra indicati (artt. 3 e 4) e/o del Regolamento d’Uso, in quanto comportano un inadempimento del contratto stipulato dallo Spettatore con la Società, S.P.A.L. si riserva il diritto di sospendere il gradimento inibendone l’ingresso allo Stadio. I rimedi previsti per i casi di infrazione del presente Codice sono calibrati sulle condotte assunte dallo Spettatore o da altro destinatario in violazione dei principi sopra delineati, con l’obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l’immagine ed il prestigio della Società, la quale, a tal fine, valuterà:
- la natura, la specie, i mezzi, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell’azione;
- la gravità del danno o del pericolo di danno cagionato;
- precedenti inadempimenti;
- eventuali atteggiamenti riparatori posti in essere dal trasgressore successivamente ai fatti.
Di seguito si riportano le tabelle recanti l’indicazione delle Condotte Rilevanti e delle relative Sanzioni applicabili:
SANZIONE OPZIONALE |
X |
SANZIONE MINIMA |
O |
SANZIONE MASSIMA |
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TIPO INFRAZIONE |
ESPULSIONE DALL’EVENTO |
RICHIAMO SCRITTO |
SOSPENSIONE GRADIMENTO PER 3 GARE |
SOSPENSIONE GRADIMENTO PER 6 GARE |
SOSPENSIONE GRADIMENTO PER 1 STAGIONE SPORTIVA |
SOSPENSIONE GRADIMENTO PER 3 STAGIONI SPORTIVE |
REVOCA |
Bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme. |
X |
O |
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Travisamento o alterazione propria identità. |
X |
O |
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Sottrazione ai controlli di sicurezza o sulle persone atti a impedire l'ingresso di oggetti vietati. |
X |
O |
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Accesso ad aree riservate, chiuse o comunque non consentite dal proprio titolo di accesso. |
X |
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Occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso. Stazionamento in piedi o a cavalcioni sui parapetti o negli spazi comuni. |
X |
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Introduzione di materiali vietati. |
X |
O |
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Introduzione di materiali pericolosi. |
X |
O |
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Introduzione e/o utilizzazione di fuochi pirotecnici. |
X |
O |
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Introduzione e utilizzazione di telecamere a fini professionali. |
X |
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Comportamenti violenti, offensivi, minacciosi, discriminatori. |
X |
O |
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Danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiale della società sportiva. |
X |
O |
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Introduzione e/o esposizione di materiale discriminatorio, striscioni, bandiere non autorizzate dal GOS. |
X |
O |
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Consumo di bevande con gradazione alcolica superiore al consentito. Introduzione bottiglie e/o oggetti di vetro. |
X |
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Lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti- |
X |
O |
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Ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio. |
X |
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Ogni ulteriore comportamento che configura reato. |
X |
O |
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Ogni comportamento che possa ledere l'immagine della società. |
X |
O |
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Promovimento di azioni legali contro la società |
X |
O |
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Condotte violente nei confronti del personale steward, delle Forze dell’ordine e della società. |
X |
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O |
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7. Accertamento delle condotte rilevanti
La Società, al fine di accertare la Condotta Rilevante ed individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente ed oggettiva l’accadimento dei fatti. Elementi sicuramente idonei a salvaguardare i principi sopra esposti saranno:
- le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
- eventuali riprese che riprendano l’episodio da chiunque prodotte;
- la percezione diretta e successiva segnalazione del personale steward in servizio e dei componenti dell’ufficio SLO al Delegato Gestione Evento e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
- le informative della Polizia Giudiziaria\ DIGOS;
- ogni altro elemento oggettivo.
8. Sanzioni
Le Sanzioni applicabili, ai sensi del presente Codice, nei confronti dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante sono le seguenti:
- Esclusione dall’Evento: consiste nell’esclusione dello Spettatore dallo Stadio da parte dal personale steward.
- Richiamo scritto: applicabile nei casi di inadempimenti lievi e scusabili allo Spettatore, consiste nell’invito scritto rivolto allo Spettatore responsabile della Condotta Rilevante di non reiterare in futuro un’ulteriore Condotta Rilevante; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà la Sospensione del Gradimento per n. 1 (una) partita.
- Sospensione del Gradimento per n.3 (tre)/n.6 (sei) partite: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio per n.3 (tre)\n.6 (sei) partite. Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nella Stagione Sportiva in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in eventuali partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, coppe europee e coppe nazionali.
- Sospensione del Gradimento per n. 1 (una) Stagione Sportiva: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio per n. 1 (una) Stagione Sportiva. La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di 1 (una) Stagione Sportiva in tutte le competizioni sportive in cui la Società parteciperà.
- Sospensione del Gradimento per n. 3 (tre) Stagioni Sportive: consiste nell’interdizione dall’accesso allo Stadio per n. 3 (tre) Stagioni Sportive. La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di n. 3 (tre) Stagioni Sportive in tutte le competizioni sportive in cui la Società parteciperà.
- Revoca del titolo di accesso e rifiuto a contrarre in ordine al rilascio di nuovi titoli: la revoca del titolo di accesso alla manifestazione, così come il rifiuto di contrarre in ordine al rilascio di nuovi titoli - che non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni – possono essere annullati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'applicazione. La revoca ed il rifiuto a contrarre investono l’anno solare e non le Stagioni Sportive. L’inibizione alla partecipazione si intende anche per gare diverse dal campionato calcistico di Lega.
9. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è l’organo collegiale nominato da S.P.A.L. competente ad applicare nei confronti dello Spettatore responsabile di una Condotta Rilevante le Sanzioni del Richiamo Scritto, della Sospensione del Gradimento e della Revoca.
La Commissione Esaminatrice è composta da tre membri – da individuarsi tra soggetti terzi alla Società – designati da S.P.A.L., i quali restano in carica per l’intera Stagione Sportiva, all’esito della quale sono automaticamente rinnovati per la Stagione Sportiva successiva, a meno che la Società non provveda a una loro sostituzione, che può intervenire in ogni momento.
La Commissione Esaminatrice accerta le responsabilità dello Spettatore e applica le Sanzioni, secondo la procedura di cui all’art. 10 del presente Codice.
10. Procedura
La Commissione Esaminatrice è convocata su richiesta di almeno uno dei suoi componenti. La Commissione Esaminatrice è regolarmente costituita con la partecipazione, in qualsiasi forma, di tutti e tre i suoi componenti e adotta le proprie Decisioni in forma scritta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
La Commissione Esaminatrice è convocata per accertare i fatti e le responsabilità da cui possa derivare l’applicazione di almeno una delle seguenti Sanzioni: il Richiamo Scritto, la Sospensione del Gradimento, la Revoca.
Al fine di svolgere la citata attività istruttoria, la Commissione Esaminatrice deve richiedere le giustificazioni allo Spettatore e acquisirle qualora fornite entro 5 giorni e può acquisire, nei limiti di legge, ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini e/o filmati del sistema di videosorveglianza, relazioni del personale intervenuto addetto alla sicurezza nello Stadio, dichiarazioni rese da testimoni, materiale rinvenuto nel web, eventuali atti giudiziari, così come ogni altro elemento utile all’obiettiva ricostruzione del fatto.
All’esito dell’attività istruttoria, la Commissione Esaminatrice adotta, a maggioranza dei suoi componenti, la Decisione di applicare una Sanzione ovvero la Decisione di non applicare una Sanzione.
Qualora la Commissione Esaminatrice adotti la Decisione di applicare una Sanzione, tale Decisione, assunta in forma scritta, viene notificata allo Spettatore a mezzo e-mail ovvero a mezzo raccomandata A/R, entro giorni 30 (trenta) dalla conoscenza della Condotta Rilevante.
Nella comunicazione con cui si irroga la sanzione sarà onere della società indicare la possibilità per il sanzionato di presentare ricorso avverso la Decisione nei modi e con le tempistiche previste nel presente Codice. La Decisione dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l’indicazione sommaria dei mezzi di prova; il richiamo avrà effetto immediato, mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica della Decisione all'interessato.
Lo Spettatore sanzionato con l’esclusione dall’evento, sospensione e/o revoca dell’accesso all’impianto sportivo non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto e/o dell’abbonamento, qualora possessore di S.P.A.L. CARD inoltre perderà le agevolazioni commerciali legate al progetto S.P.A.L CARD.
11. Accesso agli atti
Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della Decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della Società o all’indirizzo PEC della società medesima (s.p.a.l.srl@legalmail.it).
12. Ricorso
Entro giorni 15 (quindici) dalla notifica della Decisione, il soggetto destinatario della stessa ha diritto di presentare ricorso scritto motivato avverso la Decisione, con eventuale richiesta di audizione, da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della Società o all’indirizzo PEC della società medesima (s.p.a.l.srl@legalmail.it). Resta inteso che il diritto di presentare ricorso avverso la Decisione è previsto esclusivamente nel caso in cui con la Decisione sia stata applicata la Sanzione della sospensione del gradimento o la revoca.
Nel ricorso, l’interessato dovrà indicare le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.
L’audizione del sanzionato, se richiesta, si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato Gestione Evento e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva. Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della Sanzione e viene deciso dalla Commissione Esaminatrice della Società nel termine di 30 giorni dalla data di notifica a S.P.A.L. del ricorso medesimo (di seguito, “Decisione d’Appello”).
Con la Decisione d’Appello, la Commissione Esaminatrice può confermare, revocare o modificare, anche in peius, la Decisione adottata dalla Commissione Esaminatrice.
Decorso il termine di 30 giorni dalla data in cui S.P.A.L. ha ricevuto la notifica del ricorso, senza che alcuna Decisione d’Appello sia stata adottata, il ricorso deve intendersi tacitamente respinto e la Decisione è confermata.
13. Modifiche
La Società si riserva di modificare il presente Codice in qualsiasi momento e con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (comprese le linee guida e le indicazioni delle determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive) o per modifiche richieste dal mondo sportivo, in particolare FIGC e Lega.
14. Privacy
S.P.A.L, in qualità di titolare del trattamento, assicura che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (EU) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
I provvedimenti sanzionatori potranno essere comunicati agli organi federali, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.
Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali è possibile scrivere a info@spalferrara.it.
La Società, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (EU) 2016/679, ha nominato un Data Protection Officer, che può essere contattato inviando una comunicazione a dpo@spalferrara.it.