SPAL

Codice Etico

INTRODUZIONE

Il Codice Etico è il documento che riassume i principi di comportamento che amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché i fornitori di S.P.A.L. srl (di seguito la “Società”) devono rispettare nel condurre le attività di impresa, nell’eseguire le prestazioni di lavoro e, in generale, nei rapporti interni ed esterni alla società stessa, evidenziando dunque l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei soggetti destinatari del Codice stesso. Esso non ha pretese di esaustività.

Il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”) costituisce parte integrante del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.
Esso costituisce altresì adempimento della prescrizione di cui all’art. 7 comma 5 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “F.I.G.C.”).

Predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, la Società garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a reprimere eventuali violazioni del Codice e vigilerà sull’effettiva osservanza del Codice stesso tanto nelle relazioni interne quanto nelle relazioni tra la Società e soggetti terzi, estranei all’ordinamento sportivo, nonché nelle relazioni tra la società e soggetti terzi che siano affiliati, tesserati o licenziati dalla F.I.G.C. o dalle altre Federazioni sportive calcistiche riconosciute dalla Federation International de Football Association (di seguito “F.I.F.A.”).

Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti della Società che si impegna a garantirne la più ampia divulgazione a tutti i destinatari e al pubblico in generale, anche mediante la pubblicazione del medesimo sul sito internet (www.spalferrara.it).

DESTINATARI DEL CODICE

L’insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nel presente Codice devono ispirare l’attività di tutti coloro che operano, dall’interno o dall’esterno, nella sfera di azione della Società ivi inclusi i membri degli organi sociali, il personale dirigente, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e partners commerciali, nonché ogni altro collaboratore esterno a vario titolo ed i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società.

Vengono definiti “Destinatari” tutti i soggetti cui si applicano le norme del presente Codice, e precisamente:

  1. i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Collegio Sindacale, i Dirigenti e qualunque altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o eserciti, anche di fatto, la gestione della Società, ovunque essi operino, sia in Italia che all’estero (gli “Esponenti Aziendali”);
  2. tutto il personale dipendente della Società, ivi compresi i lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori ad essi assimilati;
  3. tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società stessa rapporti e relazioni, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;
  4. i consulenti esterni e in generale le persone fisiche che intrattengono o che vorranno intrattenere rapporti commerciali con la Società per proprio conto o per conto delle persone giuridiche che rappresentano; Glisportiviprofessionistidicuiall’art.2L.23marzo1981,n.91,nonchélostaffmedicoedi tesserati in generale;
  5. più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle Aree di Rischio per conto e/o nell’interesse della Società.

Il Codice è messo a disposizione di tutti i Destinatari, che sono tenuti ad osservarne le disposizioni sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni), a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze alla competente funzione di riferimento.

1 PRINCIPI ETICI GENERALI

II Codice Etico, predisposto ai sensi dell’art. 9, comma 5, dello Statuto F.I.G.C. e per gli effetti di cui al D.Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”), forma parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società (di seguito il “Modello”), e si propone di improntare le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni alla medesima ai principi fondamentali in esso contenuti.

1.1 AMBIENTE

La Società promuove il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, impegnandosi attivamente a garantire il pieno rispetto della vigente normativa ambientale nello svolgimento delle proprie attività.

1.2 CONCORRENZA
La Società impronta la propria attività al rispetto delle regole di leale concorrenza, che ritiene essere valore fondamentale ed imprescindibile per lo sviluppo della compagine sociale e per le esigenze del pubblico.
Su tale principio di concorrenza leale deve essere imperniata anche tutta l’attività sportiva ed i comportamenti dei singoli tesserati nella gestione dei rapporti tra gli stessi e le diverse componenti dell’organizzazione calcistica nazionale ed internazionale.

1.3 IMPARZIALITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

La Società respinge, contrasta e sanziona qualunque atteggiamento, anche solo apparentemente discriminatorio, che riguardi nazionalità, stato di salute, età, sesso, religione, orientamenti religiosi, politici, morali o filosofici, preferenze o attitudini sessuali, dei suoi interlocutori.
I Destinatari, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono attenersi al criterio dell’imparzialità, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni, se non sulla base ed in considerazione di valutazioni tecnico-professionali riscontrabili.

1.4 IMMAGINE DELLA SOCIETÀ

La Società considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice.
I Destinatari dovranno, pertanto, astenersi da qualunque comportamento, sia in pubblico sia in privato, che possa ledere l’immagine della Società, e adoperarsi al meglio per garantire il rispetto della stessa.

1.5 INTEGRITÀ

Nei rapporti con i destinatari, e con i terzi in genere, la Società si impegna ad agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di svantaggio dei terzi.

1.6 LEGALITÀ

Nell’ambito della loro attività professionale, gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori esterni della Società sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa vigente, il Codice Etico, i regolamenti e le disposizioni interne.

1.7 RESPONSABILITÀ

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

1.8 RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal raccogliere e utilizzare dati sensibili, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione del titolare dei dati e, in ogni caso, in conformità alle norme giuridiche vigenti. Agli Amministratori, Dipendenti, Collaboratori esterni è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all’esercizio della propria mansione.

1.9 RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORMATIVE VIGENTI

I Destinatari, nell’esecuzione dei doveri propri del loro incarico, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa sportiva di riferimento e del presente Codice. I Destinatari devono evitare di trovarsi, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività, in una qualsiasi situazione in grado di generare conflitto di interessi, reale e/o potenziale con la Società stessa. Per situazione di “conflitto di interessi” si intende quella in cui sia perseguito un interesse diverso da quello della Società e/o un vantaggio di natura personale.
Nessun comportamento contrario alle predette normative e al presente Codice, anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società, può considerarsi giustificato, e comporterà l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società medesima.

1.10 RISPETTO DELLA PERSONA

Il personale è la risorsa chiave dell’azienda: il rispetto, le opportunità per la crescita e lo sviluppo, il riconoscimento dei meriti personali ne rappresentano le linee direttrici.
Non sono tollerate, e sono anzi sanzionate le richieste, accompagnate da minacce, violenze, favori o promesse, volte ad indurre Amministratori, Dipendenti e Collaboratori ad agire contro la legge ed il Codice Etico.

1.11 SICUREZZA

L’integrità fisica e morale dei Destinatari è considerata un valore primario della Società.
La Società si impegna al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ad ogni suo eventuale aggiornamento.
La Società garantisce ai suoi Dipendenti, Collaboratori e utenti, nell’esecuzione delle loro prestazioni professionali e durante lo svolgimento di eventi, un ambiente sicuro e confortevole. In particolare, si impegna a ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

1.12 TRASPARENZA

Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori della Società si impegnano a fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all’esterno (ad esempio Pubblica Amministrazione) sia all’interno. Le informazioni sono rese in modo chiaro e semplice e di norma fornite tramite comunicazione scritta.

1.13 RESPONSABILITÀ, CORRETTEZZA, PROBITÀ

Le persone che operano in nome e per conto della Società devono svolgere la propria attività sportiva e le proprie prestazioni lavorative con correttezza, probità, diligenza e lealtà nei confronti degli altri Destinatari e dei terzi, tra i quali devono ricomprendersi clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche, soggetti privati, avversari e tifosi.
La Società condanna altresì qualsiasi atto o comportamento volto ad ottenere fraudolentemente l’iscrizione ad una competizione sportiva, od il tesseramento di un atleta in violazione od elusione delle norme federali e delle leggi in vigore.

1.14 FAIR PLAY

La Società riconosce come fondamentali i principi del Fair Play nello svolgimento dell’attività sportiva.

1.14.1 PRINCIPI OLIMPICI

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro la violenza (sia fisica sia verbale), contro abusi e molestie sessuali, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

1.14.2 PRINCIPI DI LEGALITÀ

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nel mondo sportivo.

1.14.3 PRINCIPI DI LEALE COOPERAZIONE

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC, l’applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

1.14.4 PRINCIPI DI LEALTÀ SPORTIVA

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di fair play sportivo.
Si impegnano pertanto a rifiutare e denunciare la pratica di doping e quella delle scommesse sportive, anche se canalizzate mediante operatori ufficiali, quali fattori che, anche solo ipoteticamente, possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi. Nel rispetto di questa stessa finalità, i soggetti destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive che abbiano ad oggetto partite di calcio né possono accettare doni, omaggi, utilità o pressioni che possano influire sulla libera formazione dei risultati sportivi espressi dal campo di gioco.

1.14.5 PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PERSONA

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona.

1.14.6 PRINCIPI DI RESPONSABILITA’ SOCIALE

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia – e in particolare del calcio – i soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

2 VALORE DEL CODICE

La violazione delle sopra citate norme da parte dei Destinatari costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.
La Società si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

2.1 ORGANO DI RIFERIMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CODICE

Organo di riferimento per l’applicazione del Codice è il Garante del Codice, individuato nell’Organismo di Vigilanza della Società (di seguito “OdV”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che ha il compito di esaminare le notizie di possibili violazioni e di promuovere le istruttorie e le verifiche più opportune, nonché di proporre all’organo competente l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Il Garante costituisce anche il punto di riferimento per l’interpretazione di aspetti rilevanti del Codice.

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 RELAZIONI CON I DIPENDENTI, I COLLABORATORI E I TESSERATI

La Società riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni attività economica e sportiva, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra Esponenti della Società, dipendenti, tesserati e collaboratori.
La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente e non (collaboratori, professionisti, ecc.) sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità.
Gli sportivi professionisti di cui all’art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 sono assunti nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e in conformità alle normative federali ed agli accordi collettivi vigenti. L’acquisizione e la valutazione dei tesserati è effettuata tenendo conto, oltre a quanto sopra indicato, della politica degli investimenti e del monte ingaggi previsto dalla Società per ciascuna stagione sportiva, in sede di definizione del budget.

3.1.1 FAIR PLAY ORGANIZZATIVO

La Società si impegna a dare attuazione alle politiche della FIGC, volte a predisporre adeguati assetti sportivo- organizzativi, inserendo nel proprio organico tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell’impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il cumulo delle cariche in capo agli stessi nominativi, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione.

3.2 SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

La Società opera per preservare, attraverso attività preventive, la salute e la sicurezza dei dipendenti, dei tesserati e dei collaboratori, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori. Nell’ambito delle proprie attività sociali e dei rapporti con i terzi, si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell’ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili in materia di tutela ambientale, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti.

3.2.1 POLITICHE PER LA SICUREZZA DEGLI EVENTI SPORTIVI

La Società si impegna altresì, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, per la sicurezza di tutti coloro che usufruiscono dei suoi servizi di intrattenimento sportivo.
La Società osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, e dall’Ordinamento giuridico generale e promuove e adotta tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati. In particolare, la Società si impegna a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall’Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo.

3.3 RELAZIONI CON GLI ORGANISMI FEDERALI E CON SOGGETTI DA QUESTI INCARICATI

I rapporti tra la Società e le istituzioni e le autorità sportive (a titolo esemplificativo ma non esaustivo F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti Serie B, CO.VI.SOC., C.O.N.I., A.I.A.), nonché con i rappresentanti delle medesime (dipendenti, incaricati, esponenti, arbitri, giudici), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla Società stessa, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.
Fatto salvo l’esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. Le relazioni devono essere sempre basate sulla trasparenza e sulla correttezza, nonché sui principi descritti nel presente Codice Etico.
I Destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolarne l’attività. In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi o dalla CO.VI.SOC.
I Destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.
La Società ripudia ogni forma di corruzione o tentativo di corruzione.

3.4 RELAZIONI CON ALTRI CLUB

La Società impronta relazioni e rapporti di affari con altri club nazionali ed internazionali a criteri di correttezza e lealtà sportiva, e li conduce nel rispetto dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle leggi vigenti.

3.5 RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare indebitamente in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione o dei soggetti incaricati di un pubblico servizio. I Destinatari devono altresì astenersi dal tentare di ottenere dalla Pubblica Amministrazione informazioni riservate che possano compromettere il corretto operato della Società e della Pubblica Amministrazione.
Ove ragionevolmente possibile i rapporti tra i Destinatari e la Pubblica Amministrazione devono essere documentati per iscritto, in modo che all’evenienza la natura e le concrete modalità di svolgimento di tali relazioni possano essere controllate.
I Destinatari devono astenersi dall’offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia in Italia che all’estero, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore rientranti nella normale cortesia.
I Destinatari devono astenersi dall’accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.
Se i Destinatari si servono dei servizi di un soggetto terzo per farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari devono adoperarsi affinché tale soggetto terzo si impegni a conformare il suo operato ai principi descritti nel presente Codice.

3.6 REGALI, OMAGGI ED ALTRE UTILITÀ

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività ricollegabile alla Società.
Particolare sensibilità è manifestata dalla Società nelle proprie relazioni con le diverse componenti della F.I.G.C. e, in particolare, con l’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), e richiede ai Destinatari, con particolare riguardo ai tesserati, di mantenere comportamenti conformi ai dettami del presente Codice unitamente al massimo rispetto della normativa federale e delle leggi vigenti.
In ogni caso, i regali, gli omaggi e le altre utilità che vengano offerti ai Destinatari, salvo che di modico valore, devono essere autorizzati e documentati in modo adeguato per consentire verifiche, secondo le prassi o le procedure interne esistenti.

3.7 DOVERI DEI DESTINATARI

I Destinatari devono tenere comportamenti improntati a lealtà e correttezza, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, quelli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento sportivo per il tramite del tesseramento e quanto previsto dal Codice.

3.7.1 INFORMATIVA E TRACCIABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

I Destinatari devono conoscere ed attuare quanto previsto internamente in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità.
La crescente importanza della tecnologia informatica richiede di assicurare la disponibilità, sicurezza, integrità e massima efficienza dei dati della Società trasmessi o memorizzati elettronicamente.
Ciascun Destinatario deve conservare, compatibilmente con le procedure della Società, adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell’operazione nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell’operazione stessa.

3.7.2 CONFLITTO D’INTERESSI

È fatto obbligo ai Destinatari di evitare e prevenire qualsiasi situazione che possa determinare conflitti di interesse, sia effettivo che potenziale e/o apparente, tra attività societarie, personali e/o di persone collegate, ed astenersi dal partecipare all’adozione di qualsiasi decisione o attività che possa determinare tali situazioni anche quando la propria partecipazione possa solo ingenerare sfiducia nella imparzialità ed indipendenza della Società.
I Destinatari che si trovano in una situazione di conflitto d’interessi, attuale o potenziale, devono segnalarlo alla Società e/o al Garante del Codice.

3.7.3 USO CORRETTO DEI BENI DELLA SOCIETÀ

Ogni Destinatario è responsabile della protezione e dell’uso corretto dei beni della Società, materiali e non, ivi incluse le informazioni riservate e le risorse informatiche e di rete, ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.

In particolare ogni Destinatario deve:
– operare con diligenza per tutelare i beni della Società, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l’utilizzo degli stessi;
– evitare utilizzi impropri dei beni della Società per finalità contrarie a norme imperative di legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati e/o comunque all’intolleranza razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani.

3.7.4. ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI E DIVIETO DI FUMO

Tutte le persone della Società devono contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di lavoro, con particolare attenzione alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri. E’ fatto pertanto espresso divieto di:
– detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
– fumare nei luoghi di lavoro.

3.7.5 DIRIGENZA

I Dirigenti sportivi devono comportarsi in tutta la loro attività in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa e seguire i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali. Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio.

La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l’ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva.

3.7.6 SETTORE GIOVANILE

Costituisce un valore primario per la Società la promozione di valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco.
A tal fine è richiesta ai Destinatari, e in particolare ai soggetti che operano nell’ambito del settore giovanile, l’osservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti di cui al presente Codice.
I Destinatari che si occupano di scouting e di compravendita di calciatori, in particolare per il settore giovanile, sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida definite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001.

3.7.7 ATLETI

Tutti devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo, nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport.
Gli atleti devono inoltre impegnarsi a rispettare la normativa vigente, i protocolli definiti dal modello ex d. lgs. 231/2001 e quanto definito nei regolamenti interni aziendali.

3.7.8 TECNICI

I tecnici devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport. Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione.
I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra. Per questa ragione i tecnici devono rispettare il regolamento interno aziendale e i disposti del modello ex d.lgs. 231/2001.

3.7.9 STAFF MEDICO

Lo staff medico deve rispettare le normative nazionali ed internazionali dettate in materia di lotta al doping e garantire che la salute, la sicurezza e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione. Lo staff medico deve astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, non deve consigliare prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici diretti ad alterare le prestazioni degli stessi.

3.7.10 STAFF OPERATIVO

Lo staff operativo si compone di tutti i collaboratori, sia su base volontaristica che professionistica, che prestano la propria opera in ambito amministrativo, organizzativo e logistico per favorire il perseguimento degli obiettivi e il buon funzionamento dell’operatività quotidiana della Società. Ogni collaboratore deve essere spinto da un forte senso di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti di chiunque operi per la società, nonché possedere valori come il rispetto, la sportività, la civiltà ed l’integrità morale.

3.7.11 TESSERATI

È fatto divieto, laddove non espressamente autorizzati, ai dirigenti della Società, ai soci ed ai tesserati di svolgere qualsiasi attività inerente il trasferimento, la cessione di contratto e il tesseramento di calciatori e tecnici se non nell’esclusivo interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme sportive applicabili. Inoltre è fatto divieto di avvalersi e/o avere contatti con mediatori, agenti di calciatori o tesserati inibiti o squalificati.
Nei rapporti con gli sportivi professionisti di cui all’art. 2 legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché con mediatori o agenti di calciatori, è vietato stipulare contratti non consentiti dalle norme sportive vigenti e/o corrispondere compensi, premi o indennità non giustificati o in violazione delle norme medesime. Tutti i tesserati sono inoltre obbligati al rispetto dei principi generali e delle regole di condotta riportati nel “Regolamento di Condotta Tesserati”, che qui si intende richiamato integralmente.

3.7.12 TIFOSI

Nei rapporti con la tifoseria la Società si impegna a promuovere un tifo leale e responsabile. A tal fine, è fatto divieto di contribuire, con supporti finanziari, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri tifosi.
La Società si impegna ad impedire l’introduzione e l’utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, di strumenti/oggetti idonei ad offendere, di scritte o simboli recanti espressioni oscene, oltraggiose o, comunque, incitanti alla violenza e alla xenofobia.
La Società ripudia e contrasta qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o, comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori.

3.8 NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI ILLECITO SPORTIVO, SCOMMESSE E DOPING

I tesserati, dirigenti, dipendenti e collaboratori che operano per S.P.A.L. SRL devono astenersi dal compiere atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.

3.8.1 DIVIETO DI SCOMMESSE

Tutti coloro che operano per S.P.A.L. SRL devono astenersi dall’effettuare o anche soltanto agevolare, direttamente o per interposta persona, scommesse che abbiano ad oggetto i risultati relativi a competizioni ufficiali alle quali la Società prende parte.

In particolare, è posto divieto a ciascun tesserato, dirigente, dipendente, collaboratore e consulente della Società:
– promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
– accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui la Società sia impegnata;
– effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull’esito delle gare della Società o di altre squadre concorrenti;
– comunicare a terzi informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra;
– frequentare le slot machine e i luoghi dove si può scommettere online;
– scommettere, per l’appunto, su qualsiasi altro sport e qualsiasi tipo di gioco d’azzardo;
– frequentare persone che scommettono o all’esterno della società o all’interno dei ritiri, qualsiasi tramite che possa permettere di entrare in contatto con il mondo delle scommesse.

3.8.2 LOTTA AL DOPING

La Società è particolarmente sensibile alla tutela sanitaria dei propri atleti, sia della prima squadra sia del Settore Giovanile; la Società basa tutte le proprie attività sportive sul corretto uso e somministrazione dei farmaci, nel rispetto delle normative vigenti in materia di doping nazionali ed internazionali. La Società respinge l’uso di qualsiasi sostanza contraria alla normativa antidoping e verifica con estrema attenzione il rispetto di tali principi da parte di ciascun proprio tesserato, considerandolo elemento qualificante ed essenziale del rapporto di lavoro tra lo stesso e la Società.
Tutti coloro che operano per la Società devono rispettare le norme, i regolamenti e gli standard sia nazionali che internazionali (World Anti Doping Agency) in materia di lotta al doping, ivi comprese le norme sportive antidoping emanate dal CONI e le integrazioni della FIGC.

3.8.3 POLITICHE DI REPRESSIONE DEGLI ILLECITI

La Società, e per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico-statuale sportivo, commessi sia da soggetti interni alla stessa, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati, sia da soggetti esterni alle stesse, hanno l’obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura federale quanto ai competenti organi di polizia giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L’obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.

3.9 SELEZIONE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON I FORNITORI

I rapporti della Società con fornitori e terzi in genere, pubblici o privati, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità, anche se tenuti per il tramite di soggetti terzi.
Ogni contratto dovrà contenere apposita clausola con la quale il fornitore si impegna al puntuale ed integrale rispetto dei principi del presente Codice, pena la facoltà della Società di risolvere il rapporto e di agire per il risarcimento degli eventuali danni.

3.10 TUTELA DEI DATI PERSONALI

La Società, nell’espletamento della propria attività, al fine di garantire la tutela dei dati personali, si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare in conformità ai seguenti criteri: trasparenza nei confronti dei soggetti a cui i dati si riferiscono, liceità e correttezza del trattamento, pertinenza del trattamento alle finalità dichiarate e perseguite, garanzia di sicurezza dei dati trattati.

3.11 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

È fatto divieto assoluto di detenere, su supporti informatici o cartacei, presso i locali della Società ovvero divulgare mediante il sito web della Società o le pubblicazioni curate o promosse dalla Società medesima, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

3.12 GESTIONE DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ

È vietato acquistare, ricevere od occultare o comunque intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto.
È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compiere, in relazioni ad essi, altre operazioni che ne ostacolino l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In ultimo, è vietato impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

3.13 GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Tutti i fatti di gestione devono essere adeguatamente documentati, al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza di ciascuna operazione, secondo le prescrizioni di legge e regolamentari.
Ciascuno, quando richiesto, è tenuto a collaborare, nell’ambito delle attività espletate, allo svolgimento delle attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e ai revisori legali dei conti o ad Autorità di Vigilanza e Controllo specificamente previste dalla legge e dalla normativa federale affinché sia resa a tali soggetti un’informazione veritiera, corretta, completa e trasparente.

3.13.1 POLITICHE DI FAIR PLAY FINANZIARIO

La Società osserva le politiche della FIFA, dell’UEFA, della FIGC e promuove tutte le misure finalizzate ad una gestione corretta e tendenzialmente in equilibrio dei propri assetti finanziari, in modo da assicurare la piena operatività, sotto tali profili, per tutto l’arco di permanenza nei livelli agonistici di competenza.

4 REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON L’ESTERNO

4.1 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

La Società, ove se ne ravvisi l’opportunità, eroga contributi e sponsorizzazioni per iniziative culturali e sportive nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente Codice.
Nella selezione delle iniziative culturali e sportive la Società, i dipendenti ed i collaboratori della stessa sono tenuti a evitare qualunque forma di conflitto di interessi (ad esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati o legami con organismi che possano, per i compiti che svolgono, favorire in qualche modo l’attività della Società).
La Società si astiene dall’elargire contributi o utilità di altro tipo alle associazioni e/o gruppi di tifosi e supporters.

4.2 MASS MEDIA

La comunicazione ai mezzi di informazione svolge un ruolo importante ai fini della valorizzazione dell’immagine della Società. Pertanto i rapporti tra la Società ed i mass media spettano soltanto agli organi a ciò delegati, e devono essere svolti in coerenza con la politica e gli strumenti di comunicazione definiti dagli organi competenti, nonché con le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale. L’informazione verso l’esterno è ispirata a criteri di veridicità e trasparenza. È assolutamente vietato divulgare notizie false.
I Destinatari sono tenuti a non fornire informazioni a organi di comunicazione, senza esserne stati specificamente e previamente autorizzati dalle funzioni competenti.

4.3 PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

La Società non finanzia, né in Italia né all’estero, partiti, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica; si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (ad esempio, tramite concessione di strutture, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).

5 ATTUAZIONE DEL CODICE

5.1 PREVENZIONE

Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività di Società, tese all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l’ente.

5.2 SEGNALAZIONI

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei Destinatari, dovrà essere prontamente segnalata al Garante del Codice.
Sarà compito del Garante del Codice valutare la segnalazione ed informare l’organo dirigente, suggerendo eventualmente le sanzioni da applicare.
In ogni caso, le informazioni e le segnalazioni acquisite, che pervengano in forma scritta, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

5.3 SANZIONI

L’osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società, ai sensi dell’art. 2104 c.c., nonché, con specifico riferimento ai tesserati, nel rispetto delle disposizioni federali vigenti. Per tale motivo, la Società richiederà l’inserimento di una clausola specifica nei contratti già stipulati al momento della diffusione del presente Codice, nonché in quelli di futura sottoscrizione.
Eventuali violazioni del Codice daranno luogo all’applicazione di sanzioni nei confronti dei dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci della Società, anche alla stregua del sistema disciplinare definito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001.
Il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni disciplinari è definito nel Modello suddetto, nel quadro dei principi fissati dalla Legge n. 300/1970, nonché, per gli sportivi professionisti, dal relativo accordo collettivo.

5.4 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE E AGGIORNAMENTI

II presente Codice viene adottato con delibera del 25 novembre 2016, con efficacia immediata.
Ogni aggiornamento, modifica o revisione del presente Codice deve essere approvata dall’organo dirigente.
Copia del presente Codice è consegnata a tutti i Destinatari ed è disponibile per la consultazione in formato elettronico nel sito internet della Società (www.salferrara.it) nonché, in formato cartaceo, negli uffici della medesima.

6 RECAPITO DEL GARANTE DEL CODICE

Chiunque abbia notizia o fondato sospetto di violazioni o elusioni dei principi contenuti nel presente Codice o delle procedure definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ne farà segnalazione all’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza Modello 231
c/o Studio Legale Linguerri
Via Cairoli 6, 44121 Ferrara

o via e-mail: mlinguerri@linguerristudiolegale.it

L’OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.